L’inverno è alle porte e molti appassionati delle due ruote, decidono
di ritirarsi alla vita comoda dell’automobilista, ma qualcuno, invece,
non accenna a fermarsi e continua a far girare il motore anche durante
la stagione fredda.
Ma con l’arrivo della neve è importante essere a conoscenza di tutte le
leggi e i regolamenti della strada per la circolazione con neve e
ghiaccio sulle strade o durante una nevicata.
Il Codice della Strada (art. 6, comma 4, lettera e)
prescrive che, fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente
interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata
nel periodo invernale, gli enti proprietari, ovvero concessionari di
strade, possono prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori (non le microcar) e i motocicli, debbano montare pneumatici
invernali oppure abbiano a bordo le catene.
Inoltre, la Direttiva del Ministero dei Trasporti del 16 gennaio 2013
in tema di “Circolazione stradale in periodo invernale ed in caso di
emergenza neve” ha prescritto che le ordinanze che impongono l’obbligo
di pneumatici da neve valgano dal 15 novembre al 15 aprile con
tolleranza di un mese per adeguarsi (montare gomme e togliere gomme
invernali) quindi il periodo si estende dal 15 ottobre al 15 maggio. Nel
lasso di tempo in cui vige l’obbligo (15 novembre 15 aprile) i
ciclomotori e i motocicli non possono circolare se sulle strade c’è neve
o ghiaccio e durante le nevicate.
Se ne dovessero ricorrere le condizioni i comuni possono adottare gli stessi provvedimenti anche all’interno dei centri abitati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Codice della Strada.
Infine, la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. prot. 1049 del 17 gennaio 2014 ha fornito una definizione
dell’espressione “periodo stagionale di riferimento”, ovvero il lasso di
tempo di vigenza delle ordinanze invernali, cioè dal 15 novembre al 15 aprile.
I veicoli che montano pneumatici di tipo M+S con gli ammessi inferiori
codici di velocità, hanno la possibilità di circolare anche un mese
prima e un mese dopo rispetto al periodo di vigenza delle ordinanze,
così da poter effettuare le opportune operazioni di montaggio e
smontaggio.
Un’altra circolare dello stesso Ministero, emanata il 27 maggio 2016 (n. 12424-DIV3-C),
ribadisce quanto già disposto in una circolare più datata (n. 103 del
1995), prescrivendo che ciclomotori e motocicli possono montare, in
inverno, pneumatici di tipo M+S con un codice di velocità inferiore
rispetto a quello riportato in carta di circolazione, e fino a un minimo
di M (130 km/h), senza dover modificare il documento di circolazione.
In questo tripudio di leggi e regolamenti ciò che occorre ricordare soprattutto è di essere cauti e prudenti in presenza di ghiaccio o neve perché, non importa quanta abilità abbiate sui vostri mezzi, la strada è imprevedibile sempre, soprattutto quando si verificano condizioni extra ordinarie.
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