Attenzione allo scarico che scegliete!

termignoni

E’ bene prestare la massima attenzione all”art. 78 del C.d.S. (Codice della Strada) per ciò che riguarda le modifiche apportate sulle propria moto. La maggior parte dei verbali riguardano i sistemi di scarico.
Lo stesso art.78 rimanda all’art. 236 del regolamento in cui i dispositivi di scarico sono menzionati come inquinamento acustico.

Il libretto di circolazione del veicolo indica il livello di rumorosità dello scarico montato sul veicolo dalla casa madre.
Tendenzialmente la sua vita media è inferiore a quella del veicolo stesso, motivo per cui, lo scarico va cambiato spesso, ma solo con il medesimo tipo di silenziatore o altrimenti con uno omologato in base alle norme dell’union europea.
L’art. 78 prevede i casi in cui si rende necessaria presenza e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: “quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli artt 71 e 72“. Ovvero, questa visita, sarà effettuata nel cason in cui, sia stato sostituito il silenziatore originale con uno diverso e non omologato.
Questa circostanza è l’unica per la quale “si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.“. Anche se si gira con gli scarichi racing non deve essere applicato l’art. 78 (con relativo sequestro e ritiro del libretto), bensì l’art. 72, il quale recita che i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con precisi dispositivi, aggiungendo al comma 13: “Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 a 262 euro“.

Acquistando uno scarico omologato, si è perfettamente in regola con il codice della strada: vi è sempre riportato sullo scarico la marchiatura di omologazione e nell’imballo trovate  anche la dichiarazione di omologazione e 2 circolari del Ministero. Se ne deduce che il ritiro della carta di circolazione, e la sanzione prevista deve essere applicata (per quanto riguarda il silenziatore di scarico) solo nel caso in cui venga cambiata la posizione di uscita del terminale stesso, ad esempio da laterale a centrale.

L’art. 79 invece regolamenta il corretto funzionamento del terminale di scarico, che non deve essere modificato in nessun modo, nè tagliato, accorciato oppure non montato correttamente, pena 78 euro di multa.

L’articolo che determina il fatto che il terminale di scarico deve essere conforme e specifico per il veicolo su cui è montato è l’articolo 72,  come nel caso di un terminale originale o di uno omologato; se si viene sorpresi quindi con un terminale non conforme e non omologato, o omologato per un altro veicolo, si viola inevitabilemente suddetto articolo, rischiando una sanzione di 72 euro.

Il controllo delle emissioni inquinanti e sonore è il motivo per cui il codice della strada regolamenta il montaggio di un impianto di scarico after market per circolare su strade aperte al traffico.

Se una moto usata vi viene consegnata a vostra insaputa con lo scarico non in regola e vi fermano le forze dell’ordine, “potreste” rischiare una sanzione amministrativa di 328 euro e il ritiro della carta di circolazione, con il conseguente obbligo di affrontare un nuovo collaudo.

Qualora si venga multati per il montaggio su una moto dello scarico non originale, al momento della verbalizzazione dell’ammenda prima di firmare è bene assicurarsi che nelle note siano presenti le seguenti indicazioni:

  • Sul corpo del silenziatore è riportata l’omologazione
  • Siete in possesso di dichiarazione di omologazione da parte della casa produttrice.
  • E’ presente una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti che attesta che gli scarichi omologati sono sostitutivi dell’originale e quindi sono in regola a tutti gli effetti.
  • E’ presente una circolare del Ministero dei Trasporti che attesta che gli scarichi omologati non devono procedere all’aggiornamento della carta di circolazione.
  • Se la sanzione si riferisce all’art. 78 e prevede anche il ritiro del libretto, far presente che l’art.72 comma 13 prevede la sanzione amministrativa e non il ritiro del libretto nel caso in cui si circoli addirittura senza il silenziatore.

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